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Con la legge di stabilità per l'anno 2014 (L. 147 del 27 dicembre 2013) viene rivista la fiscalità comunale nel suo complesso. Viene introdotta la nuova Imposta Unica Comunale (IUC) e demandata ai Comuni l'applicazione mediante creazione di regolamento specifico. La IUC si compone di:
1. IMU - Imposta comunale propria dovuta da tutti i proprietari (o titolari di diritto reale di godimento) di immobili, escluse le abitazioni principali, di natura patrimoniale. 2. TARI - Tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. L'invio presso le proprie abitazioni dei modelli F24 compilati per il pagamento dalla TARI è a carico dell'Ente Comune. 3. TASI - Tassa sui servizi indivisibili comunali, come l'illuminazione, manutenzione delle strade ecc.
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Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/03/2014 è stato approvato il Regolamento comunale IUC
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 011 del 20/02/2019 è stato approvato la riconferma delle tariffe I.U.C. di seguito esposte.
La legge di stabilità 2016 ha disposto l'esenzione IMU e TASI per l'abitazione principale. Ha stabilito, inoltre, la riduzione, per le unità immobiliari, della base imponibile del 50% sia per l’IMU che per la TASI, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, utilizzate come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
Dichiarazione ai fini IMU, TARI e TASI
Denuncia TARI
IMU - Imposta comunale propria dovuta da tutti i proprietari (o titolari di diritto reale di godimento) di immobili, escluse le abitazioni principali, di natura patrimoniale
Scadenze di pagamento
Acconto: 18 giugno 2018
Saldo: 17 dicembre 2017
Aliquote
Sono state esentate le abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9 ed i fabbricati rurali. Per abitazione principale s'intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto in cui possessore e famiglia dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente. Per pertinenze s'intendono le unità immobiliari classificate C/2, C/6 e C/7, massimo una per categoria.
Categoria |
Aliquote Comune |
|
Codice tributo |
Area fabbricabile |
8,1 |
0 |
3916 |
Fabbricato gruppo D |
8,9 |
7,6 |
3930 (Comune)
3925 (Stato)
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Abitazione principale non escluse dalla legge (A/1, A/8 e A/9) |
3,5 |
0 |
3912 |
Fabbricato generico tipo C01 |
8,1 |
0 |
3918 |
Fabbricato locato |
5,5 |
0 |
3918 |
Categoria C3 |
8,1 |
0 |
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Terreno agricolo generico |
0 |
0 |
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Strumentali cat. D10 |
0 |
0 |
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Dichiarazione ai fini IMU, TARI e TASI
TARI - Tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
TARI (L. 147/2013, commi da 640 a 668) Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 138 DEL 23 MARZO 1998.
Scadenze pagamento
Acconto 30 marzo 2018
Saldo 30 settembre 2018
Sono stati inviati ai rispettivi proprietari i modelli F24 precompilati da pagare.
Denuncia TARI
TASI - Tassa sui servizi indivisibili comunali, come l'illuminazione, manutenzione delle strade ecc.
TASI (L. 147/2013, commi da 669 a 679) Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'Art. 13 del DL 201 del 6 dicembre 2011. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà usufrutto, uso, abitazione e superficie. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille ma il singolo comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs n.446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. La norma prevede che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non puo' eccedere il 2,5 per mille oltre allo 0,8 per mille giusto D.L. N.16 del 6 Marzo 2014.
Scadenze pagamento
Acconto 18 giugno 2018
Saldo 17 dicembre 2018
Aliquote e detrazioni
Categoria |
Aliquote
|
Codice tributo |
Detrazioni
|
Area fabbricabile |
2,5 |
3960 |
0
|
Fabbricato generico e gruppo D |
2,5
|
3959 |
0 |
Abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) |
2,5
|
3958 |
100,00 |
Fabbricato generico tipo C01 |
2,5
|
3961 |
0
|
Fabbricato locato |
2,5
|
3961 |
0
|
Categoria C3
|
2,5 |
3961 |
0 |
Strumentali |
1,0 |
3959 |
0 |
Dichiarazione ai fini IMU, TARI e TASI
I versamenti delle imposte vanno eseguiti a mezzo F24 utilizzando il codice comune H006.
In caso di immobile abitativo locato come abitazione principale per l'inquilino, quest'ultimo non verserà la propria quota TASI, mentre il proprietario verserà la propria quota di TASI ad aliquota ordinaria e secondo la percentuale deliberata dal Comune (70%).
L'importo dovrà essere arrotondato all'euro e non sarà dovuto il versamento se l'imposta annua è inferiore ad € 12,00. |