TARES - TAssa Rifiuti E Servizi |
Inizialmente la TARES doveva entrare in vigore a gennaio 2013 ma per una serie di ragioni politiche è stata inizialmente prorogata prima a luglio 2013 e poi, in data 6 aprile 2013 con D.L. 35, è stata nuovamente posticipata l'entrata in vigore a dicembre 2013. Il D.L. 35/2013 dà la possibilità ai singoli Comuni di stabilire il numero di rate così come le more da applicare per i tardivi pagamenti tramite apposita deliberazione comunale. Le prime rate della tassa rifiuti del 2013 (precedentemente sospesa per l'entrata in vigore delle nuova Tassa) sono state determinate applicando le tariffe in corso nel 2012 relative alla TARSU o TIA e scadranno regolarmente a Dicembre 2013. Essa viene calcolata in base alla superficie dei locali occupati, dal numero di persone che li occupano e da altri parametri così come riportato dal seguente regolamento TARES che ne disciplina l'applicazione. In particolare, quando si ha a disposizione un immobile, il cittadino ha l'obbligo di autodenunciare per l'occupazione del nuovo immobile. La denuncia può essere effettuata direttamente all'ufficio tributi. Il Comune può esigere l’esibizione, da parte del contribuente, della planimetria per accertare l’effettiva superficie dei locali oggetto della denuncia e/o quant’altro ritiene necessario al fine dell’emissione del ruolo. Alla stessa maniera, quando si lascia un immobile occorre presentare la dichiarazione di cessazione. Se si effettua un cambio di abitazione, occorre presentare entrambe le dichiarazioni (cessazione ed iscrizione). Le variazioni all'applicazione della TARES, avvengono tramite istanza, presentata dal contribuente.
Tributo provinciale per la tutela ambientale - T.E.F.A. - Art. 19 del D. Lgs del 30/12/1992 n. 504 Il tributo è attribuito alle Province a fronte delle funzioni amministrative di interesse provinciale riguardanti l'organizzazione e lo smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, in misura non inferiore all'1% né superiore al 5% del "tributo comunale sui rifiuti e sui servizi" (D.L. 201/2011 art. 46) stabilito dal Comuni della provincia di Avellino. L'aliquota, per l'anno 2013, resta confermata nella misura del 4%, giusta Deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Avellino n. 122 del 31 Maggio 2013.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 13/05/2013 sono state fissate le seguenti scadenze:
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 53 dl 29/11/2013 la terza rata è stata prorogata al 10 dicembre 2013 Per l'anno d'imposta 2013, le due rate d'acconto della TARES (scadenza 31 luglio e 30 settembre) sono state calcolate applicando le tariffe della TARSU. Dall' importo dovuto a titolo di TARES, scadenza ultima del 10 dicembre 2013, è stato scomputato quanto versato in acconto. Per i contribuenti il cui versamento in acconto è risultato eccedente rispetto al dovuto, non essendo stato possibile effettuare conguagli tra il codice tributo 3955 (maggiorazione di € 0,30 per mq che per l'anno 2013 è destinata allo Stato) e il codice tributo 3944 (imposta TARES destinata al Comune), saranno emessi successivi avvisi di sgravio con successiva compensazione o rimborso. Tariffe TARES Il piano tariffario è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 dell'8/7/2013. Ai fini del calcolo della TARES occorre la conoscenza di:
FLUSSO OPERATIVO DEL CALCOLO: 1. Calcolare QUOTA FISSA uguale al prodotto della somma dei metri quadri occupati per la tariffa fissa associata al proprio caso, in dipendenza della categoria (domestica o non domestica) e della sottocategoria (numero componenti o tipo di attività). Esempio n. 1 UTENZA DOMESTICA: Nucleo familiare con 3 persone con una abitazione di 90 mq più box di 25 mq.
Esempio n. 2 - UTENZA NON DOMESTICA (negozi abbigliamento, calzature, librerie, ecc.): Superficie attività di 36 mq
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